Normative per emissioni in atmosfera

Gli impianti di aspirazione e filtrazione aria, devono soddisfare precise prescrizioni normative sia ai fini della tutela della qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro e quindi della tutela della salute di coloro che vi operano, sia ai fini della tutela della qualità dell'aria emessa dagli impianti industriali nell'atmosfera.

Emissioni in atmosfera

Il quadro normativo in materia di inquinamento atmosferico per quanto riguarda le emissioni degli impianti industriali fa riferimento al D.lgs. n. 152 del 2006 “Norme in materia ambientale” – Parte V – “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera” che sostituisce la precedente norma di riferimento il DPR 203/88 "Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali".

La citata normativa di riferimento prevede all'art. 269 che per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta un'autorizzazione e a tal fine deve essere presentata all'autorità competente (regione o provincia) una domanda corredata dal progetto dell'impianto nel quale sono indicati la specifica attività e le tecniche adottate per limitare la quantità e la qualità delle emissioni.

L'autorizzazione stabilisce le modalità di captazione e di convogliamento, i valori limite di emissione e i metodi e la periodicità dei controlli che normalmente è annuale.

Il successivo art. 272 comma 1 prevede delle semplificazioni per gli impianti che ricadono in un elenco di attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti, per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva di inizio dell'attività che deve essere presentata all'autorità competente (comune).

Il comma 2 del medesimo articolo disciplina invece le attività in deroga (ex attività a ridotto inquinamento atmosferico) che ricadono in un elenco di attività ampliabile a livello regionale (ad esempio 40 attività al 2018 in regione Lombardia) con degli specifici limiti quantitativi, per le quali sono previste delle autorizzazioni a carattere generale che operano con un meccanismo di silenzio-assenso da parte dell'autorità competente (provincia), fatto salvo l'obbligo di adeguarsi alle prescrizioni contenute nei relativi allegati tecnici che stabiliscono anche in questo caso le modalità di captazione e di convogliamento, i valori limite di emissione e i metodi e la periodicità dei controlli che normalmente è biennale.

Con il DPR 59/2013 che ha introdotto l’ AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) le autorizzazioni ordinarie (ex art. 269) sono obbligatoriamente sottoposte alla procedura dell’AUA mentre per le autorizzazioni in deroga (ex art. 272 comma 2) ci si può ancora avvalere delle autorizzazioni settoriali.

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