Normative per gli ambienti di lavoro

Gli impianti di aspirazione e filtrazione aria, devono soddisfare precise prescrizioni normative sia ai fini della tutela della qualità dell'aria nell'ambiente di lavoro e quindi della tutela della salute di coloro che vi operano, sia ai fini della tutela della qualità dell'aria emessa dagli impianti industriali nell'atmosfera.

Normative ambientali

La normativa di riferimento per quanto riguarda l'ambiente di lavoro è il D.lgs. n. 81 del 2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” che ha sostituito le storiche norme in materia quali il D.P.R. n. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro", il D.P.R. n. 547/55 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” e il Decreto Legislativo n. 626/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" la celeberrima “626”.

La citata normativa di riferimento evidenzia in più punti l'obbligatorietà degli impianti di aspirazione localizzata, come ad esempio nell'Allegato IV – Requisiti dei luoghi di lavoro, ai punti:

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono. 2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro. 2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. 2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. 2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. 2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l'eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro.

Ed ancora nell'Allegato V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro, al punto:

4.1. Un'attrezzatura di lavoro che comporti pericoli dovuti ad emanazioni di gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polveri, fumi o altre sostanze prodotte, usate o depositate nell'attrezzatura di lavoro deve essere munita di appropriati dispositivi di ritenuta e/o di estrazione vicino alla fonte corrispondente a tali pericoli.

I controlli su questa materia sono affidati all' ASL competente per territorio tramite il servizio di PSAL (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro).

Occorre notare che l'inosservanza delle disposizioni di legge del D.lgs. 81/08 in questa materia ha rilevanza penale per i datori di lavoro e per i dirigenti (art. 55) in merito alla mancata predisposizione degli idonei sistemi di protezione. Anche i preposti (art. 56) ed i lavoratori (art. 59) sono sanzionabili in merito rispettivamente alla mancata vigilanza ed al mancato utilizzo dei sistemi di protezione predisposti.

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